Cassation court dismisses appeals for lack of concrete specificity regarding criminal liability and sentencing aggravations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Antonio and Rosario Pafumi inadmissible due to a lack of concrete specificity in their arguments. The defendants contested the court's finding of joint criminal liability and the application of a specific sentencing aggravation under Article 644 of the Penal Code. The court ruled that these grievances merely sought to re-evaluate evidence or reconstruct facts, which falls outside the scope of cassation review and requires specific identification of procedural errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 644, quinto comma, n. 4, cod. pen.; Appeals lacking concrete specificity regarding the application of law or the reconstruction of facts are inadmissible as they tend to prefigure a re-evaluation of evidence rather than identifying specific procedural distortions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PAFUMI ANTONIO nato a NAPOLI il 25/01/1976 PAFUMI ROSARIO CARMELO nato a LINGUAGLOSSA il 24/11/1937 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di MESS[NA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di Antonio Pafumi e Rosario Carmelo Pafumi; wuLtU--12 4- T'et..vt...eàbe. ce I9) /2-224; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità in relazione ad entrambi gli imputati, nonché il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 644, quinto comma, n. 4, cod. pen., sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, le doglianze difensive relative alla corretta applicazione della legge anche in ordine alla riconosciuta aggravante sono basate su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità; che, inoltre, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 - 9 e per l'aggravante a pag. 11); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso