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Ordinanza — n. 9391/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it seeks merit review on facts and evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9391/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giampiero Gennari inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Gennari challenged a lower court's judgment regarding a fraud conviction, arguing about the subjective and objective elements of the crime and the credibility of victims. The court rejected these arguments because they sought a new factual reconstruction and alternative evaluation of evidence, which fall outside the scope of appellate review and were not properly raised in the prior appeal.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 364, c. 1, n. 1 c.p.p.: Appeals that aim to obtain a different factual reconstruction or an alternative evaluation of the evidence file are inadmissible as they constitute merit censes that escape the supervisory jurisdiction of the Court.

Parole chiave

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inadmissible appeal merit review factual reconstruction evidence evaluation appellate jurisdiction accuse di truffa mancanza di credibilità licenziamento immediato per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 2 c.p.p.
Art. 364, c. 1, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENNARI GIAMPIERO nato a MANDURIA il 21/06/1974 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giampiero Gennari; ritenuto che l'unico articolato motivo di ricorso, incentrato sulla motivazione in ordine agli elementi oggettivo e soggettivo del delitto di truffa-, sull'attendibilità delle persone offese; sulla qualificazione giuridica della condotta, non è consentito poiché mira ad ottenere una diversa ricostruzione in punto cli fatto della vicenda e un'alternativa valutazione del compendio probatorio, introducendo censure di merito che sfuggono al sindacato di questa Corte e non si confrontano con le argomentazioni rese dai giudici di merito; che alcune di queste censure non erano state dedotte in -nodo specifico con i motivi di appello, incentrati sulla prova dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro tra le persone offese e l'imputato, che legittimamente è stata fondata sulle dichiarazioni delle persone offese; che i giudici di merito hanno al riguardo fatto corretta applicazione dei principi in tema di valutazione della prova dichiarativa e di truffa contrattuale elaborati dalla giurisprudenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 febbra