Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9390/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to raise issues on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9390/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Albano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first two grounds were rejected for lacking the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, as they merely proposed a re-evaluation of evidence without citing specific errors. Additionally, the third ground regarding the comparison of evidence was inadmissible because it was not previously raised as a specific appeal reason under Article 606, Paragraph 3 of the same Code. Consequently, the entire petition was rejected without reaching the merits of the case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 c.p.p.; Art. 606, comma 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the requisite specificity of grounds or if a ground was not previously deduced as a specific appeal reason, rendering generic re-evaluations of evidence outside the scope of the cassation review.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal lack specificity grounds failure raise appeal cassation review limits procedural requirements motivazione inadeguata delle censure costituzionali controllo della commisurazione della pena cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Giuseppe Albano; considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, sono privi dei requisiti di specificità dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
pen., non è consentito in sede di legittimi .:à perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod.
art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Giuseppe Albano; considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, sono privi dei requisiti di specificità dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
art. 69 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO GIUSEPPE nato a TORINO il 09/06/1982 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Albano; considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, sono privi dei requisiti di specificità dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, inoltre, le censure tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, la Corte territoriale ha valorizzato l'individuazione fotografica eseguita dalla persona offesa, sicchè l'indicazione del modello dell'autovettura di cui era in possesso non è dirimente ; ritenuto che il terzo motivo, con il quale si contesta il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., non è consentito in sede di legittimi .:à perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6