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Ordinanza — n. 9389/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and procedural requirements under Art. 581.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9389/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Scinardo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground was rejected for lacking concrete specificity, as the Court cannot re-evaluate facts reserved for the trial judge. The second ground failed because it did not meet the specific requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure regarding the inutility of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual findings made by the trial judge, and appeals alleging procedural violations must provide specific, self-sufficient grounds detailing the exact reasons for the alleged inutility of evidence.

Parole chiave

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Article 581 procedural code inutility of evidence lack of specific grounds Cassation review limits procedural inadmissibility censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
4); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità e autosufficienza previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 581 cod. proc. pen
4); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità e autosufficienza previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCINARDO GIUSEPPE nato a NICOSIA il 26/09/1958 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Scinardo sa C. i q2,)24; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, nella specie, la Corte territoriale ha ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del suo convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità e autosufficienza previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale indicazione delle ragioni a sostegno della censura e dell'incidenza dell'eventuale eliminazione, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", degli elementi a carico di cui si lamenta l'inutilizzabilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6