Ordinanza — n. 9388/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOIA GABRIEL IOUNUT nato il 26/05/1990 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Gabriel Ionut Boia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova degli elementi oggettivi del reato presupposto del delitto di ricettazione, è privo di concreta specificità considerato che l'imputato non ha reso spiegazioni in ordine alla provenienza del cavo di rame detenuto e che le modalità della custodia e le caratteristiche del bene inducono a ritenere che si tratti di bene di provenienza furtiva; che i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9388/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334;
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOIA GABRIEL IOUNUT nato il 26/05/1990 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gabriel Ionut Boia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova degli elementi oggettivi del reato presupposto del delitto di ricettazione, è privo di concreta specificità considerato che l'imputato non ha reso spiegazioni in ordine alla provenienza del cavo di rame detenuto e che le modalità della custodia e le caratteristiche del bene inducono a ritenere che si tratti di bene di provenienza furtiva; che i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334;
Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 5) e la sentenza risulta rispettosa dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza avendo valorizzato anche la mancanza di indicazioni da parte dell'imputato, in merito alla provenienza del cavo nella sua disponibilità; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 feb