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Ordinanza — n. 9387/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as interception evidence was validly used despite defense's lack of access.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9387/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giampietro Boscarini inadmissible, rejecting his claim that an intercepted recording was unusable because he never received it. The court found the first-instance judgment correct, noting the recording did not exist and the conversation was instead corroborated by reliable witness statements. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and legal fees to the civil party.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 590 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the ground of inadmissibility relies on a factual error regarding the existence of evidence that was properly utilized by the trial court based on reliable witness testimony.

Parole chiave

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inadmissible appeal interception evidence witness corroboration police recording court costs award spese di difesa diritti della difesa difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 590 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCARINI GIAMPIETRO nato a PIANDIMELETO il 05/02/1957 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE. APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso di Giampietro Boscarini e la memoria depositata 1'8 gennaio 2024 ; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la motivazione posta a sostegno del rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità della intercettazione registrata il 19 gennaio 2019, fondata sul rilievo che la difesa non aveva ricevuto detta registrazione e la stessa non era contenuta nel supporto fornito dalla Polizia giudiziaria, è manifestamente infondato poiché dalla lettura della sentenza di primo grado si evince che tale registrazione non esiste e che il tenore del colloquio era stato riferito dalla persona offesa, le cui dichiarazioni sono pienamente attendibili e hanno trovato sicuro riscontro nel contenuto di alcune registrazioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile Riccardo Concetti che con memoria ha fornito utile contributo alla decisione, spese che si ritiene congruo liquidare in euro 4500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Concetti Riccardo che liquida in complessivi euro 4500 oltre accessori di legge. Così deciso, il 6 febb