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Ordinanza — n. 9386/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding criminal liability and sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9386/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Marco Lupo inadmissible due to a lack of concrete specificity in its arguments. The appellant attempted to re-evaluate evidence and facts but failed to identify specific procedural errors or misinterpretations of the lower court's decisions. Consequently, the court rejected the request for a new assessment of criminal liability and imposed costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must demonstrate specific grounds showing a misinterpretation of facts or law; generic complaints or attempts to re-evaluate evidence without pinpointing errors render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity criminal liability appeal procedural inadmissibility re-evaluation of evidence Corte di Cassazione sentencing review costs of appeal motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPO MARCO nato a CERIGNOLA il 08/07/1989 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marco Lupo; ritenuto che il ricorso, in punto di prova della penale responsabilità e di trattamento sanzionatorio, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, la Corte territoriale ha ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 feb