Ordinanza — n. 9384/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOCCHI CLAUDIO nato a MEDE il 25/06/1972 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Claudio Tocchi; considerato che in data 13 dicembre 2023 è pervenuta dichiarazione di rinunzia del ricorso da parte del ricorrente trasmessa tramite Pec da parte del difensore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in relazione all'epoca della rinunzia, si ritiene congruo contenere in euro cinquecento. P.Q„M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 febbraio 2024.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9384/2024 — snpen · Corte di Cassazione: P.Q„M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 febbraio 2024.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOCCHI CLAUDIO nato a MEDE il 25/06/1972 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Claudio Tocchi; considerato che in data 13 dicembre 2023 è pervenuta dichiarazione di rinunzia del ricorso da parte del ricorrente trasmessa tramite Pec da parte del difensore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in relazione all'epoca della rinunzia, si ritiene congruo contenere in euro cinquecento. P.Q„M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 febbraio 2024.