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Ordinanza — n. 9384/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9384/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9384/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOCCHI CLAUDIO nato a MEDE il 25/06/1972 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Claudio Tocchi; considerato che in data 13 dicembre 2023 è pervenuta dichiarazione di rinunzia del ricorso da parte del ricorrente trasmessa tramite Pec da parte del difensore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in relazione all'epoca della rinunzia, si ritiene congruo contenere in euro cinquecento. P.Q„M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 febbraio 2024.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9384/2024 — snpen · Corte di Cassazione: P.Q„M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 febbraio 2024.

Parole chiave

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divieto di frequentare le osterie divieto di costruzione di diritto pubblico azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari spazio pubblico istituto di diritto pubblico violazione dell'ordine pubblico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOCCHI CLAUDIO nato a MEDE il 25/06/1972 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Claudio Tocchi; considerato che in data 13 dicembre 2023 è pervenuta dichiarazione di rinunzia del ricorso da parte del ricorrente trasmessa tramite Pec da parte del difensore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in relazione all'epoca della rinunzia, si ritiene congruo contenere in euro cinquecento. P.Q„M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 febbraio 2024.