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Ordinanza — n. 9383/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals as inadmissible due to genericity and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9383/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Bruno Fadda and Natalia Khoklova inadmissible. The court found the first appeal infondate for genericity and the second appeal lacking specific arguments regarding the admissibility of evidence. Furthermore, the court rejected the third appeal as it merely requested a different factual reconstruction without challenging the evidence's relevance.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 and Art. 360, n. 4 of the Code of Criminal Procedure: Appeals must be specific and substantiated; generic complaints or requests for alternative factual reconstructions without challenging evidence admissibility render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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genericity of appeal inadmissibility of appeal specific grounds required factual reconstruction evidence admissibility allegazioni insufficientemente motivate preparazione della difesa diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 of the Code of Criminal Procedure
Art. 360, n. 4 of the Code of Criminal Procedure
art. 121 cod.proc.pen
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di Bruno Fadda e Natalia Khoklova e la memoria ex art. 121 cod.proc.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FADDA BRUNO nato a GUSPINI il 06/08/1962 KHOKLOVA NATALIA nato il 02/04/1973 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di Bruno Fadda e Natalia Khoklova e la memoria ex art. 121 cod.proc.pen. trasmessa il 19 gennaio 2024 ; considerato che il primo motivo, con il quale si invoca l'efficacia retroattiva dell'istituto dell'improcedibilità processuale dell'azione penale per decorso del tempo è manifestamente infondata per le considerazioni ampiamente esposte nella sentenza di appello, con le quali il ricorso non si confronta incorrendo nel vizio di genericità; che il secondo motivo con cui si censura il giudizio di colpevolezza sono manifestamente infondate e generiche poiché la prova è costituita dalle dichiarazioni della persona offesa e del teste di PG Ileano che ebbe modo di assistere all'aggressione, nonché dalla registrazione dei colloqui intercorsi con gli imputati, sulla cui rilevanza e utilizzabilità il ricorrente non espone motivi specifici di doglianza;IP motivo è peraltro non consentito poiché invoca una diversa valutazione del compendio probatorio Cd una ricostruzione alternativa della vicenda di fatto, che è stato oggetto di corretta verifica da parte del collegio giudicante e che non rientra nelle competenze specifiche della Corte di legittimità; che il terzo motivo con cui si censura la motivazione in punto di determinazione della pena non è consentito in quanto la pena, determinata in relazione alla fattispecie aggravata, è stata applicata in misura inferiore alla media edittale e non necessitava pertanto di motivazioni particolarmente approfondite in ordine alla sua entità; che inoltre la censura formulata con il gravame era inammissibile per genericità in quanto si limitava a dedurre l'eccessività della pena inflitta senza esporre le specifiche ragioni a sostegno di tale valutazione, sicchè la Corte di merito non era tenuta a motivare sul punto; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il