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Ordinanza — n. 9381/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9381/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9381/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLI PAOLI TELEMACO nato a VALLO DELLA LUCANIA il 12/08/1974 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di MILAM) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLIK O; Letto il ricorso di Telemaco Delli Paoli; considerato che il ricorso è privo dei requisiti di specificità e autosufficienza prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, prospettando censure generiche, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che il primo motivo, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione ai motivi aggiunti, è del tutto generico in quanto manca la puntuale indicazione, da parte del ricorrente, non solo degli elementi a sostegno della censura formulata, ma anche del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte; che il secondo motivo, inerente alla mancanza della condizione di procedibilità, oltre ad essere privo di concreta specificità, introduce, per la prima volta, una questione che presuppone un apprezzamento di merito circa l'oggetto della volontà punitiva espressa dalla querelante ed è, dunque, estranea al sindacato di legittimità; che, invero, in tema di ricorso per cassazione, pur rientrando nella cognizione del giudice di legittimità ogni questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, secondo quanto prescritto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., la proposizione di questioni nuove è possibile nei soli limiti della cognizione propria della Corte di cassazione, che si caratterizza per l'impossibilità di accedere agli atti e di apprezzarne il merito del contenuto e per l'immediata pacifica evidenza del contesto in fatto (Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin, Rv. 281318;

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9381/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen. in quanto, prospettando censure generiche, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che il primo motivo, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione ai motivi aggiunti, è del tutto generico in quanto manca la puntuale indicazione, da parte del ricorrente, non solo degli elementi a sostegno della censura formulata, ma anche del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte; che il secondo motivo, inerente alla mancanza della condizione di procedibilità, oltre ad essere privo di concreta specificità, introduce, per la prima volta, una questione che presuppone un apprezzamento di merito circa l'oggetto della volontà punitiva espressa dalla querelante ed è, dunque, estranea al sindacato di legittimità; che, invero, in tema di ricorso per cassazione, pur rientrando nella cognizione del giudice di legittimità ogni questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, secondo quanto prescritto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., la proposizione di questioni nuove è possibile nei soli limiti della cognizione propria della Corte di cassazione, che si caratterizza per l'impossibilità di accedere agli atti e di apprezzarne il merito del contenuto e per l'immediata pacifica evidenza del contesto in fatto (Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin, Rv. 281318;

Parole chiave

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abuso di un impianto per l'elaborazione di dati prove acquisite tramite sorveglianza violazione del segreto commerciale segreto professionale reati contro la sfera personale riservata abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Telemaco Delli Paoli; considerato che il ricorso è privo dei requisiti di specificità e autosufficienza prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLI PAOLI TELEMACO nato a VALLO DELLA LUCANIA il 12/08/1974 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di MILAM) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLIK O;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Telemaco Delli Paoli; considerato che il ricorso è privo dei requisiti di specificità e autosufficienza prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, prospettando censure generiche, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che il primo motivo, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione ai motivi aggiunti, è del tutto generico in quanto manca la puntuale indicazione, da parte del ricorrente, non solo degli elementi a sostegno della censura formulata, ma anche del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte; che il secondo motivo, inerente alla mancanza della condizione di procedibilità, oltre ad essere privo di concreta specificità, introduce, per la prima volta, una questione che presuppone un apprezzamento di merito circa l'oggetto della volontà punitiva espressa dalla querelante ed è, dunque, estranea al sindacato di legittimità; che, invero, in tema di ricorso per cassazione, pur rientrando nella cognizione del giudice di legittimità ogni questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, secondo quanto prescritto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., la proposizione di questioni nuove è possibile nei soli limiti della cognizione propria della Corte di cassazione, che si caratterizza per l'impossibilità di accedere agli atti e di apprezzarne il merito del contenuto e per l'immediata pacifica evidenza del contesto in fatto (Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin, Rv. 281318;

Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Roggi, Rv. 26534:3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i