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Ordinanza — n. 9377/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic sentencing arguments lack specificity under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9377/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Rachid Massaghir inadmissible due to a lack of specific arguments regarding the punitive treatment. The appellant challenged the sentencing discretion, but the court found the grounds too generic and failed to critically analyze the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because the judge adequately fulfilled their argumentative burden without needing detailed justification for a sentence below the average.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals regarding sentencing must be specific and critical; general assertions of discretion or congruity without detailed analysis render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion review specificity requirement appeals generic arguments rejection penal proportionality standard modalità di calcolo dell'ammenda gravità della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Rachid Massaghir; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Rachid Massaghir; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSAGHIR RACHID " C.U.I 02JNMTN" nato il 17/01/1986 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rachid Massaghir; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, inoltre, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 feb