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Ordinanza — n. 9373/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as defense arguments are refuted by correct discretionary sentencing application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9373/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Vali Karamoko inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conditional suspension of the sentence, but the court found his complaints were clearly contradicted by the lower court's proper exercise of sentencing discretion. The appellate court had correctly applied statutory reductions for mitigating circumstances and special minor damage, resulting in a final penalty exceeding the statutory limits, which legally precluded the suspension.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 163 c.p.: The appeal is inadmissible when the defense complaints are manifestly unfounded and lack concrete interest because the lower court correctly exercised its discretionary power in sentencing, applying maximum reductions for mitigating factors and resulting in a penalty that legally precludes conditional suspension.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing discretion conditional suspension mitigating circumstances statutory limits court costs criminal procedure attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 163 c.p.
art. 163 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARAMOKO VALI nato il 01/01/1998 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vali Karamoko; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato e privo di concreto interesse in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, le doglianze difensive sono palesemente smentite dal corretto esercizio, da parte dei giudici del merito, della disc -ezionalità attribuita dalla legge in relazione alla graduazione della pena; che, invero, la Corte territoriale, individuata la pena base in misura corrispondente al minimo edittale, ha operato le diminuzioni, per le circostanze attenuanti riconosciute, nella massima estensione e per il danno di speciale tenuità e avend9lapplicato una pena finale in misura superiore ai limiti edittali previsti dall'art. 163 cod. pen., non ha concesso la sospensione condizionale della pena (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 febbraio