Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding non-trivial property damage under Art. 131-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Sidy Ndiaye inadmissible due to a lack of specific and self-sufficient grounds. The appellant alleged motivational defects concerning Article 131-bis of the Penal Code, but the court found these claims unfounded because the lower court's decision contained ample logical and legal arguments refuting the alleged errors. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; An appeal alleging motivational defects must be specific and self-sufficient, and is inadmissible if the contested decision contains sufficient arguments to refute the alleged errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE SIDY (CUI: 05M6FEX) nato il 04/09/2000 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Sidy Ndiaye; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all'art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità e autosufficienza, in quanto non si confronta con la motivazione che ha valorizzato il danno patrimoniale non infimo, è anche manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti logico-giuridici (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 e in motivazione; Sez. 6„ n. 10796 del 16/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280787) ed esente da criticità giustificative (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 febbraio 2