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Ordinanza — n. 9369/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and discretionary sentencing review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9369/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's challenge to the lower court's sentencing and reasoning. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and sentencing discretion, but the Court held that such complaints lack concrete specificity and fall outside the scope of cassation review. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366, 367, 368 c.p.p.; Art. 133 c.p.; The cassation court cannot re-evaluate the persuasiveness of evidence or substitute its own assessment of facts, and sentencing discretion is not reviewable unless manifestly illogical.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing discretion review evidence evaluation limits manifestly illogical reasoning court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure tardive motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
(In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 129 cod.
Art. 609 c.p.p.
Art. 133 c.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 133 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
(In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAMMARIA DOMENICO nato a BARI il 11/08/1984 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Domenico Giammaria; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di pJritualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); ritenuto che il motivo di ricorso, in punto di trattamento s.ianzionatorio, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nel caso di specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si vedano pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto che l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato seppure maturata in epoca precedente alla sentenza di appello, in quanto detta causa estintiva non è mai stata dedotta dalla parte neppure con il ricorso' Che infatti questa Corte ha precisato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso. (In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione). (Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016) Rv. 266818 - 09.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende