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Ordinanza — n. 9367/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9367/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9367/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNAFO' ALESSIO nato a MILANO il 19/10/1985 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Alessio Munafò; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura l'incompetenza per territorio del primo giudice, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità e autosufficienza, è manifestamente infondato in quanto inerisce ad eventuali violazioni di norme processuali tardivamente dedotte e non più deducibili in sede di legittimità; che, invero, la questione sulla competenza per territorio deve essere tempestivamente eccepita nel rispetto dei termini stabiliti, a pena di decadenza, dall'art. 21, comma 2, cod. proc. pen., nonché successivamente riproposta nei motivi di appello, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, cod. proc. pen.; che, nella specie, non risulta che l'incompetenza territoriale sia stata devoluta alla cognizione della Corte territoriale, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda, in particolare, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9367/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 21, comma 2, cod. proc. pen., nonché successivamente riproposta nei motivi di appello, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, cod. proc. pen.; che, nella specie, non risulta che l'incompetenza territoriale sia stata devoluta alla cognizione della Corte territoriale, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda, in particolare, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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incompetenza territoriale condono delle spese procedurali grave deficienza del procedimento all'estero indigenza processuale non provata ammende per infrazione procedurale censure procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNAFO' ALESSIO nato a MILANO il 19/10/1985 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alessio Munafò; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura l'incompetenza per territorio del primo giudice, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità e autosufficienza, è manifestamente infondato in quanto inerisce ad eventuali violazioni di norme processuali tardivamente dedotte e non più deducibili in sede di legittimità; che, invero, la questione sulla competenza per territorio deve essere tempestivamente eccepita nel rispetto dei termini stabiliti, a pena di decadenza, dall'art. 21, comma 2, cod. proc. pen., nonché successivamente riproposta nei motivi di appello, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, cod. proc. pen.; che, nella specie, non risulta che l'incompetenza territoriale sia stata devoluta alla cognizione della Corte territoriale, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda, in particolare, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 febbra