Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds and generic criticism of trial court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of concrete specificity in the grounds raised by the appellant. The appellant criticized the trial court's reasoning regarding the identification of the perpetrator but failed to pinpoint specific factual errors or procedural violations. The court ruled that generic complaints about the persuasiveness or logic of the lower court's decision do not constitute valid grounds for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 360 n. 6 c.p.c.: Appeals must identify specific and decisive distortions of procedural emergencies; generic criticisms of the persuasiveness, adequacy, or lack of rigor in the lower court's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GREGORATTI ATHOS nato a ATRI il 20/07/1997 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Athos Gregoratti; ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione in relazione alle doglianze dell'appello, con particolare riguardo alla prova dell'individuazione del reo quale autore del reato, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi di ricorso deve essere apprezzata non solo per la loro genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'apparenza degli stessi allorché omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6