Italian Court dismisses appeal as inadmissible for proposing an impermissible alternative reading of trial findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Raffaella Alciato Botta inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court misinterpreted victim statements and lacked evidence of fraud, but the court found these grounds generic and unsupported by the exhaustive appellate reasoning. The decision rests on the procedural rule that appeals cannot propose a different reading of established case facts at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it proposes a reading of the case facts different from that adopted by the court of first instance, as this constitutes an impermissible exercise of the right to appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALCIATO BOTTA RAFFAELLA nato a GATTINARA il 01/01/1960 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso di Raffaella Alciato Botta e le conclusioni trasmesse il 31 gennaio 2024; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, e in particolare il travisamento delle dichiarazioni delle persone offese e l'assenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della truffa, sono manifestamente infondati e generici poiché non si confrontano con la esaustiva motivazione resa dalla Corte di appello, la quale ha valorizzato le concordanti dichiarazioni rese dalle persone offese e i raggiri realizzati dall'imputata, che fingeva di essere una commercialista per indurre le vittime dell'inganno a versarle somme di denaro per pagare cartelle esattoriali, a nulla rilevando che una delle persone offese abbia sostenuto che l'imputata aveva in parte adempiuto agli incarichi a lei conferiti. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché propone una diversa lettura delle emergenze processuali non consentita in questa sede , con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Considerato che nulla deve essere disposto sulle spese richieste dalla parte civile, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.; da ultimo in motivazione Sez.
U, n. 887del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese delle parti civili Così deciso, il 6