Ordinanza — n. 9359/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIANI MARIA nato a LARINO il 03/06/1968 avverso la sentenza del 01/06/2023 del TRIBUNALE di LARINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Maria Mariani ; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e in particolare in merito alla sussistenza del dolo specifico richiesto dall'art. 636 cod.pen. , è i:vo generico e manifestamente infondato; che il delitto di cui all'art.636, comma terzo, cod. pen. può essere consumato non solo con l'introduzione diretta degli animali nei fondi vicini ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia, nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall'istinto, essendo in tal caso configurabile l'elemento psicologico del reato nella forma del dolo eventuale. (Sez. 2, Sentenza n. 46336 del 11/10/2016 Ud. (dep. 03/11/2016 ) Rv. 268472 - 01); che nella specie la persona offesa ha riferito che il pascolo era avvenuto sovente cagionando danni alle colture a alla recinzione, sicchè la fattispecie ritenuta dal giudice risulta ampiamente comprovata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 636 cod.pen; Ordinanza — n. 9359/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 636 cod.pen. , è i:vo generico e manifestamente infondato; che il delitto di cui all'art.636, comma terzo, cod. pen. può essere consumato non solo con l'introduzione diretta degli animali nei fondi vicini ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia, nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall'istinto, essendo in tal caso configurabile l'elemento psicologico del reato nella forma del dolo eventuale. (Sez. 2, Sentenza n. 46336 del 11/10/2016 Ud. (dep. 03/11/2016 ) Rv. 268472 - 01); che nella specie la persona offesa ha riferito che il pascolo era avvenuto sovente cagionando danni alle colture a alla recinzione, sicchè la fattispecie ritenuta dal giudice risulta ampiamente comprovata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIANI MARIA nato a LARINO il 03/06/1968 avverso la sentenza del 01/06/2023 del TRIBUNALE di LARINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Maria Mariani ; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e in particolare in merito alla sussistenza del dolo specifico richiesto dall'art. 636 cod.pen. , è i:vo generico e manifestamente infondato; che il delitto di cui all'art.636, comma terzo, cod. pen. può essere consumato non solo con l'introduzione diretta degli animali nei fondi vicini ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia, nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall'istinto, essendo in tal caso configurabile l'elemento psicologico del reato nella forma del dolo eventuale. (Sez. 2, Sentenza n. 46336 del 11/10/2016 Ud. (dep. 03/11/2016 ) Rv. 268472 - 01); che nella specie la persona offesa ha riferito che il pascolo era avvenuto sovente cagionando danni alle colture a alla recinzione, sicchè la fattispecie ritenuta dal giudice risulta ampiamente comprovata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 febbrai