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Ordinanza — n. 9357/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of specific factual arguments and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9357/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Mariana Ciurar and Nicolae Florin Ciurar inadmissible. The court ruled that the first ground for appeal failed because it sought a re-evaluation of evidence outside the scope of appellate review, violating the 'beyond reasonable doubt' standard. Furthermore, the second ground was rejected for lacking the required specificity mandated by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 581 c.p.p.: In criminal appeals, grounds must present an irrefutable factual reconstruction rather than mere alternative hypotheses, and must specifically critique the lower court's reasoning to avoid generic complaints.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reasonable doubt standard specificity of grounds appellate review limits procedural costs motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Art. 581 c.p.p.
4); ritenuto che la seconda censura, con la quale si deducono vizi motivazionali in relazione agli ulteriori motivi di appello, è priva dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 581 cod. proc. pen
4); ritenuto che la seconda censura, con la quale si deducono vizi motivazionali in relazione agli ulteriori motivi di appello, è priva dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIURAR MARIANA nato il 27/06/1993 CIURAR NICOLAE FLORIN nato il 17/05/1993 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di Mariana Ciurar e Nicolae Florin Ciurar; considerato che il primo motivo, in punto di prova del contributo concorsuale dell'imputato Nicolae Florin, tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, in tema di ricorso per cassazione, la violazione della regola probatoria e di giudizio cosiddetta dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», deducibile solo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. qualora il ragionevole dubbio sia tale da rendere viziata l'argomentazione posta a base della dichiarazione di penale responsabilità, impone al ricorrente di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa - seppur plausibile - a quella ritenuta nella sentenza impugnata, non potendo il giudice di legittimità sconfinare nel merito; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4); ritenuto che la seconda censura, con la quale si deducono vizi motivazionali in relazione agli ulteriori motivi di appello, è priva dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano doglianze generiche, in fatto e non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che la mancanza di specificità dei motivi di ricorso deve essere apprezzata non solo per la loro genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'apparenza degli stessi allorché omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano pagg. 4 - 6); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis