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Ordinanza — n. 9264/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9264/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9264/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TURRISI CRISTIAN nato a ENNA il 24/08/1983 DI SERI MARIA ANTONIA nato a PIAZZA ARMERINA il 02/05/1978 avverso la sentenza del 19/06/2023 del TRIBUNALE di ENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

Regesto Legislator

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art. 660 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 9264/2024 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Enna ha condannato Cristian Turrisi e Maria Antonia Di Seri alla pena di euro trecento di ammenda ciascuno, con il beneficio della sospensione condizionale, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi separatamente, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 660 cod. pen. Considerato che il motivo dedotto (inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione circa il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod, pen.) è inammissibile perché manifestamente infondato, prospettando enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Parole chiave

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nozione di molestie minaccia contro le autorità accuse di abuso misura disciplinare azione legale a scopo intimidatorio perseguimento penale in via sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 660 cod. pen
Rilevato, invero, che, secondo il costante orientamento di legittimità, il reato di molestia di cui all'art. 660 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Considerato, però, che detto reato, generalmente, è caratterizzato dalla reiterazione dei comportamenti, sicché, in tale evenienza, deve ritenersi escluso dal novero dei fatti illeciti per i quali può operare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TURRISI CRISTIAN nato a ENNA il 24/08/1983 DI SERI MARIA ANTONIA nato a PIAZZA ARMERINA il 02/05/1978 avverso la sentenza del 19/06/2023 del TRIBUNALE di ENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Enna ha condannato Cristian Turrisi e Maria Antonia Di Seri alla pena di euro trecento di ammenda ciascuno, con il beneficio della sospensione condizionale, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi separatamente, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 660 cod. pen. Considerato che il motivo dedotto (inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione circa il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod, pen.) è inammissibile perché manifestamente infondato, prospettando enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Rilevato, invero, che, secondo il costante orientamento di legittimità, il reato di molestia di cui all'art. 660 cod. pen. non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purché ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire, pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri (Sez. 1, n. 3758 del 07/11/2013 dep. 2014, Moresco, Rv. 258260). Considerato, però, che detto reato, generalmente, è caratterizzato dalla reiterazione dei comportamenti, sicché, in tale evenienza, deve ritenersi escluso dal novero dei fatti illeciti per i quali può operare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. («la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non può essere applicata ai reati necessariamente abituali e a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica»:

Sez. 7, n. 13379 del 12/01/2017, Boetti, Rv. 269406; nel senso che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non può essere applicata ai reati integrati da condotte plurime, abituali e reiterate, la cui consumazione richiede la reiterazione della condotta tipica, ostativa ex lege al giudizio sulla tenuità ex art. 131-bis cod. pen., senza necessità di esplicita motivazione, Sez. 5, n. 14845 del 28/02/2017, A., Rv. 270021). Rilevato che, nel caso di specie, il giudice di merito ha evidenziato che la condotta posta in essere dai ricorrenti, era quella di pedinare e controllare continuamente la persona offesa, loro dipendente (sulla rilevanza penale di tale comportamento si veda Sez. 1, n. 18117 del 11/02/2014, Scognamillo, Rv. 259295), dunque descrivendo un comportamento caratterizzato dalla reiterazione di condotte giudicate moleste, sicché in modo ineccepibile detta condotta è stata giudicata incompatibile con la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- 2 RI bis cod. pen. (nello stesso senso, Sez. 1, n. n. 1523 del 05/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274794 - 01).

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in ragione del motivo devoluto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il Consig