Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the sentencing calculation for a reduced penalty under a special procedure, arguing the lower court lacked sufficient motivation. The Court ruled that post-2017 legal reforms restrict appeals to specific grounds like legal qualification errors, excluding challenges to the mathematical calculation of the reduced sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are limited to specific statutory grounds, excluding challenges to the mathematical calculation of the reduced penalty.
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a seguente ~o) ZA ORDIF sul ricorso proposto da: CEFARIELLO PASQUALE nato a ERCOLANO il 18/07/1971 avverso la sentenza del 06/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORRE ANNUNZIATA Ikls°,4j dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di Pasquale Cefariello, in relazione ai reati di detenzione e porto di arma comune da sparo e tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alle persone, in concorso con Giuliano Apparenza (non ricorrente), nella misura di anni due di reclusione ed euro seicento di multa, nella parte in cui non sarebbe stata data esauriente motivazione circa il calcolo con il quale si è giunti alla determinazione della pena da diminuire per effetto del rito.
Considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).
Rilevato, altresì, che il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti e ha escluso, motivatamente, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente (cfr. p. 2 della sentenza), nonché ha reso conto delle modalità di calcolo della pena finale sulla quale operare la riduzione per il rito speciale (cfr. p. 3). Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il Consigliere estensor