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Ordinanza — n. 9258/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against execution sentence regarding procedural change to private prosecution requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9258/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Tribunal of Pesaro's decision to execute a three-month prison sentence. The appellant argued that a subsequent legislative reform made the aggravated theft offense procedible only by private prosecution, which was absent in the original complaint, thus warranting the application of the more favorable law under Article 2 of the Penal Code. The Court rejected this, ruling that the judgment had already become irrevocable before the reform and that the procedural change does not constitute an abolition of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 2 cod. pen.; Art. 673 cod. proc. pen.: A legislative modification changing an offense from ex officio to private prosecution does not justify applying the new regime retroactively to execute an already irrevocable judgment, as it does not amount to abolitio criminis.

Parole chiave

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procedural change private prosecution irrevocable judgment abolition of crime retroactive application penal code execution of sentence retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 2 cod. pen.
Considerato che il motivo unico dedotto (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 2 comma quarto cod.
Art. 673 cod. proc. pen.
pen., art. 673 cod. proc. pen.) è inammissibile in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e il dettato normativo.
d. Igs. n. 150 del 2022
pen., riguarda un fatto commesso prima dell'entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022 e che la pronuncia è stata emessa prima dell'entrata in vigore della norma (in data 3 ottobre 2022), divenendo irrevocabile (n.d.r.
art. 625 n. 5 e 2 cod. pen.
Rilevato, invero, che il ricorrente deduce che la sentenza di condanna per furto aggravato ex art. 625 n.
art. 61 comma primo n. 11 cod. pen.
art. 673 cod. proc. pen
pen., art. 673 cod. proc. pen.) è inammissibile in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e il dettato normativo.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019
Considerato, inoltre, che può essere richiamata la giurisprudenza secondo la quale (Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELVAROLO RICCARDO nato a ANDRIA il 19/11/1967 avverso l'ordinanza del 02/10/2023 del TRIBUNALE di PESAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Pesaro ha dichiarato inammissibile l'istanza di estinzione della pena di anni tre mesi sei di reclusione ed euro 750 di multa, irrogata a Riccardo Selvarolo con sentenza resa in data 3 ottobre 2022, del medesimo Tribunale, prima dell'entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022, divenuta irrevocabile in data 17 gennaio 2023, in data successiva all'entrata in vigore dalla riforma che, a parere del ricorrente, avrebbe reso il reato per il quale si procede a carico del condannato (furto pluriaggravato) procedibile a querela della persona offesa, mancante nella specie.

Considerato che il motivo unico dedotto (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 2 comma quarto cod. pen., art. 673 cod. proc. pen.) è inammissibile in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e il dettato normativo. Rilevato, invero, che il ricorrente deduce che la sentenza di condanna per furto aggravato ex art. 625 n. 5 'e 2 cod. pen., riguarda un fatto commesso prima dell'entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022 e che la pronuncia è stata emessa prima dell'entrata in vigore della norma (in data 3 ottobre 2022), divenendo irrevocabile (n.d.r. senza proposizione, medio tempore, dell'appello) dopo l'entrata in vigore della riforma (in data 17 gennaio 2023), con conseguente sussistenza delle condizioni per procedere, in executivis, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, cod. pen. applicando retroattivamente la norma più favorevole, per la natura cd. mista della querela, con conseguente estinzione del reato, non essendo ancora intervenuta sentenza di condanna irrevocabile al momento dell'entrata in vigore del d.

Igs. n. 150 del 2022 (30 dicembre 2022) che ha fissato il diverso, più favorevole, regime di procedibilità per il reato per il quale il ricorrente ha riportato condanna (in quel momento non ancora irrevocabile). Ritenuto che al Giudice dell'esecuzione viene chiesta l'applicazione, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, cod. pen., della norma più favorevole riguardante, tuttavia, una sentenza che, alla data della domanda, era già irrevocabile, a nulla rilevando che questa non fosse definitiva al momento dell'entrata in vigore della norma processuale più favorevole la quale, peraltro, aveva uno specifico regime transitorio.

Considerato, infatti, che la sopravvenuta causa di improcedibilità poteva essere fatta valere con l'appello per la cui proposizione il ricorrente era ancora in termini alla data dell'entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022. Ritenuto, comunque, che il ricorso non è autosufficiente perché solo l'istanza originaria (cfr. istanza in atti) si soffermava sull'assenza di volontà punitiva nelle originarie denunce sporte dalle parti lese, ma nulla si deduce (con l'istanza) e con il ricorso per cassazione sull'eventuale espletamento, da parte dell'Autorità giudiziaria, degli oneri informativi nei confronti della persona offesa, previsti come obbligatori, peraltro, nel caso di imputato detenuto.

Rilevato, infine, che dell'eventuale intervento successivo delle persone offese nulla espone il ricorso, nemmeno per allegarne la carenza, limitandosi a dedurre la mancanza, nell'originaria denuncia, di manifestazione di volontà punitiva. Considerato, inoltre, che può essere richiamata la giurisprudenza secondo la quale (Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 277925 - 01) non costituisce causa di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. una modifica legislativa per effetto della quale un reato procedibile d'ufficio divenga procedibile a querela, in caso di mancata proposizione di questa, atteso che il regime di procedibilità non è elemento costitutivo della fattispecie e conseguentemente la sopravvenuta previsione della procedibilità a querela è inidonea a determinare un fenomeno di abolitio criminis (fattispecie relativa al delitto di appropriazione indebita aggravato art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., divenuto procedibile a querela a seguito del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36).

Ritenuto che il ricorso, in quanto manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 febbraio 2024