Italian Court dismisses appeal against probation refusal citing lack of motivation and pending offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's refusal of probation was unmotivated and illogical, but the Court found these complaints based on facts and unsupported legal criticisms. The decision upheld the refusal because the lower court properly weighed the appellant's pending offenses, prior recidivism, and lack of employment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when it raises factual grievances or manifestly unfounded legal criticisms regarding the lower court's reasoning on probation refusal based on pending offenses and recidivism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERNANDEZ RENATO nato a MONTORIO ROMANO il 15/04/1959 avverso l'ordinanza del 26/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, proposte da Renato Fernandez, in relazione alla pena in esecuzione di mesi sei di arresto, relativamente al reato di guida in stato di ebbrezza. Considerato che il motivo unico dedotto (mancanza, contraddittorietà, illogicità della motivazione) è inammissibile in quanto prospetta, per una parte, doglianze in punto di fatto e, per altra parte, censure manifestamente infondate in quanto asserisce la sussistenza di vizi della motivazione non emergenti dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. p. 1 e 2).
Rilevato, peraltro, che la decisione, diversamente da quanto dedotto, non fonda, esclusivamente, sul recepimento, acritico, del contenuto dell'informativa, ma articola un ragionamento (cfr. ultima pagina dell'ordinanza) non manifestamente illogico, che fonda, soprattutto, sull'esame del carico pendente per analogo reato, sull'esistenza di precedenti misure alternative a seguito delle quali il ricorrente è indicato come soggetto che ha sempre ripreso a delinquere (in particolare rimarcando che la precedente concessione della semilibertà è stata revocata), nonché sul contenuto delle informazioni dei CC recentissime (del 26 settembre 2023), attestanti l'esistenza del carico pendente per fatto del 2021, fatti contravvenzionali (guida senza patente, in stato di ebbrezza), sottolineando, peraltro, l'assenza di attività lavorativa.
Considerato, infine, che la tardività della documentazione sanitaria viene rilevata dal Tribunale in quanto si tratta di documenti risalenti al 2010, quindi non attuali ed indicati come atti di difficile lettura in ordine al loro contenuto. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr