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Ordinanza — n. 9256/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9256/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9256/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCUSO GIUSEPPE nato a LIMBADI il 04/04/1960 avverso l'ordinanza del 17/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; ~111 f- l k ez-- C P-e ', -t ckijC.A., a ( . 2 i

Regesto Legislator

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art. 628 cod. pen; Ordinanza — n. 9256/2024 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha parzialmente riformato il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede ha disposto, nei confronti di Giuseppe Mancuso, la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni quattro, rideterminando la durata di questa in anni due e confermando, nel resto, il provvedimento impugnato, in relazione alla condanna alla pena di anni diciotto di reclusione per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. e all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in posizione apicale, nonché a quella detentiva di anni otto di reclusione per il reato di cui all'art. 73 TU Stup. relativo al traffico di cocaina.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione assistenza riabilitativa assenza di persecuzione misura di sicurezza penale controllo periodico della detenzione riesame della curatela

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCUSO GIUSEPPE nato a LIMBADI il 04/04/1960 avverso l'ordinanza del 17/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; ~111 f- l k ez-- C P-e ', -t ckijC.A., a ( . 2 i

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha parzialmente riformato il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede ha disposto, nei confronti di Giuseppe Mancuso, la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni quattro, rideterminando la durata di questa in anni due e confermando, nel resto, il provvedimento impugnato, in relazione alla condanna alla pena di anni diciotto di reclusione per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. e all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in posizione apicale, nonché a quella detentiva di anni otto di reclusione per il reato di cui all'art. 73 TU Stup. relativo al traffico di cocaina.

Considerato che il motivo dedotto (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 202 e ss. cod. pen. e vizio di motivazione) è inammissibile in quanto prospetta doglianze in punto di fatto e, comunque, manifestamente infondate (quanto al dedotto vizio di motivazione) perché si denunciano asseriti difetti o contraddittorietà della motivazione che non si riscontrano dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. p. 4 e 5 dell'ordinanza). Rilevato che l'ordinanza ha chiarito, con valutazione di merito, dandone conto con motivazione non manifestamente illogica, dunque incensurabile in questa sede, come alla stregua degli elementi raccolti, attraverso informative di polizia giudiziaria, fornite dalla questura di Vibo Valentia, risulti che il condannato non si è distaccato dai luoghi di provenienza e di radicamento del clan Mancuso, mantenendo non solo legami con i familiari e il luogo di operatività del sodalizio, ma anche permanendo in un comportamento di contrapposizione e rivendicazione quanto all'espiazione della pena, da ultimo, patita in regime restrittivo.

Considerato, inoltre, che il provvedimento sottolinea la rilevata assenza di risorse esterne tali da poter orientare la sua condotta futura al reinserimento in circuiti legali, dunque reputando necessario protrarre il monitoraggio della condotta del condannato, onde verificare la permanenza di condotte adesive a modelli socialmente accettabili. Rilevato, infine, che anche il comportamento del Mancuso è stato oggetto di valutazione di merito, non manifestamente illogica, dunque non censurabile nella presente sede di legittimità e che, in ogni caso, la ratio decidendi che è posta a base del provvedimento, non fonda sull'applicazione, a suo carico della misura di prevenzione (che la difesa assume essere stata revocata per assenza di pericolosità sociale).

Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il Consigliere esten