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Ordinanza — n. 9253/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9253/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9253/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA Q/Nr..3 sul ricorso proposto da: BELGOURMAT JAOUAD nato il 20/02/1986 avverso la sentenza del 06/09/2023 del TRIBUNALE di MILANO Pi 1J dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Milano nei confronti di Belgourmat Jaouad, in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13, d. Igs. n. 286 del 1998, nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione, nella parte in cui non sarebbe stata data esauriente motivazione circa la sussistenza del reato ascritto all'imputato e circa il giudizio di responsabilità operato a carico dell'imputato. Considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9253/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, altresì, che il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti e ha escluso, motivatamente, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente (cfr. seconda pagina della sentenza ove si fa riferimento al contenuto del verbale di arresto e dei documenti allegati). Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione censure procedurali impugnazione di decisioni amministrative condono delle spese procedurali cognizione del ricorso per cassazione ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Milano nei confronti di Belgourmat Jaouad, in relazione al reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato, altresì, che il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti e ha escluso, motivatamente, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Q/Nr..3 sul ricorso proposto da: BELGOURMAT JAOUAD nato il 20/02/1986 avverso la sentenza del 06/09/2023 del TRIBUNALE di MILANO Pi 1J dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Milano nei confronti di Belgourmat Jaouad, in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13, d. Igs. n. 286 del 1998, nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione, nella parte in cui non sarebbe stata data esauriente motivazione circa la sussistenza del reato ascritto all'imputato e circa il giudizio di responsabilità operato a carico dell'imputato. Considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

Rilevato, altresì, che il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti e ha escluso, motivatamente, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente (cfr. seconda pagina della sentenza ove si fa riferimento al contenuto del verbale di arresto e dei documenti allegati). Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il Consigliere estensore I