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Ordinanza — n. 9251/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of mandatory defense counsel and improper filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9251/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without formalities because it was filed personally by the applicant without a qualified defense lawyer. The applicant argued for personal filing rights, but the court noted that the 2017 law abolished this exception for appeals under Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal must be filed by a qualified defense lawyer; personal filing is inadmissible unless the law explicitly permits it, which was abolished for this specific appeal type in 2017.

Parole chiave

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cassation appeal defense counsel requirement inadmissibility declaration personal filing prohibition court costs and fine motivi di cassazione legittimazione a ricorrere eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103
103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGRELLI ETTORINA nato a MILANO il 08/08/1965 avverso l'ordinanza del 03/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAfj0,-dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha dichiarato non luogo a provvedere sulle istanze di semilibertà e detenzione domiciliare e ha concesso l'affidamento in prova al servizio sociale a Ettorina Nigrelli, in relazione alla pena in esecuzione di mesi otto di reclusione, di cui alla sentenza del Tribunale dì Gela, divenuta definitiva in data 19 marzo 2023 Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento, risulta proposto personalmente dall'interessata, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Rilevato che, peraltro, gli altri atti indicati nell'impugnazione sono genericamente nominati e, comunque, tra questi non risulta alcun provvedimento suscettibile dì essere oggetto di ricorso proponibile personalmente dall'interessato. Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il P