Cassation appeal dismissed as inadmissible because the filing lawyer was not registered on the special barroll for the Court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lawyer submitting it was not registered on the special barroll required for this court. The appellant, Beatrice Saponi, challenged a lower court's conviction under Article 660 of the Penal Code, but her counsel, Debora Del Magno, lacked the necessary registration. The court ruled that without a properly registered defender, the appeal violates procedural requirements and cannot be entertained.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if filed by a lawyer not registered on the special barroll for the Court of Cassation, as this vicio originario prevents the valid initiation of the review proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente oRpINANZA i kt?-4'1 sul ricorso proposto da: SAPONI BEATRICE nato a RIMINI il 29/07/1972 avverso la sentenza del 20/03/2023 del TRIBUNALE di RIMINI VOtt' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata il Tribunale di Rimini in funzione di giudice di appello, ha riqualificato il reato ascritto a Beatrice Saponi, in quello di cui all'art. 660 cod. pen. e ha condannato l'imputata, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro quattrocento di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale della pena e la condanna al risarcimento del danno cagionato alla parte civile, liquidato, in via definitiva, in euro cinquemila, oltre interessi legali e spese. Considerato che l'impugnazione avverso il descritto provvedimento, qualificata, di ufficio, come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con ordinanza del 3 novembre 2023 dalla Corte di appello di Bologna, è proposta da difensore non abilitato al patrocinio innanzi a questa Corte (cfr. appello a firma dell'avv.
Debora Del Magno del 31 agosto 2023). Ritenuto che l'impugnazione, proposta da difensore (con motivo unico con il quale si contesta la responsabilità per la ritenuta fattispecie di cui all'art. 660 cod. pen., chiedendo in subordine, l'assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.) che non risulta iscritto tra gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione (cfr. attestazione in atti), deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. per l'assorbente ragione che il difensore proponente non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione al momento della presentazione dell'atto di impugnazione.
Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale con vizio originario dell'atto, mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione. Ritenuto che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il Consigliere estens