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Ordinanza — n. 9247/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9247/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9247/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA c G>ce.c - sul ricorso proposto da: GIANNOCCIOLI GENNARO nato a NAPOLI il 27/06/1958 avverso l'ordinanza del 28/09/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di NAPOLI ARA"' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha confermato il provvedimento di sospensione cautelativa, reso dal Magistrato di sorveglianza in sede e ha disposto la revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare, concessa a Gennaro Giannoccioli, in data 7 febbraio 2023, in relazione alla pena in esecuzione di anni dieci di reclusione per i reati di rapina aggravata, violazione legge armi, resistenza a pubblico ufficiale. Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento, risulta proposto personalmente dall'interessato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9247/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende in ragione dei motivi devoluti.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale restrizione di libertà misura di sicurezza penale riduzione della pena reato di coazione pericolo di reiterazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA c G>ce.c - sul ricorso proposto da: GIANNOCCIOLI GENNARO nato a NAPOLI il 27/06/1958 avverso l'ordinanza del 28/09/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di NAPOLI ARA"' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha confermato il provvedimento di sospensione cautelativa, reso dal Magistrato di sorveglianza in sede e ha disposto la revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare, concessa a Gennaro Giannoccioli, in data 7 febbraio 2023, in relazione alla pena in esecuzione di anni dieci di reclusione per i reati di rapina aggravata, violazione legge armi, resistenza a pubblico ufficiale. Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento, risulta proposto personalmente dall'interessato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il P