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Ordinanza — n. 9242/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of mandatory defense counsel under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9242/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because it was filed personally by the petitioner without a defense lawyer. The petitioner argued for a deferment of sentence execution, but the appeal violated the mandatory requirement for counsel introduced by Law 103/2017. Consequently, the court ordered the payment of procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally after the entry into force of Law 103/2017 are inadmissible if not signed by a qualified defense lawyer.

Parole chiave

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inadmissibility appeal mandatory defense counsel Law 103/2017 procedural penalty Cassation appeal inesigibile malgrado lesioni salute sospensione di pena peggioramento notevole della salute

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 63, Law 23 June 2017, n. 103
103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA ) c sul ricorso proposto da: PEPINI LORENZO nato a PERUGIA il 24/12/1978 avverso l'ordinanza del 12/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAoc) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato la richiesta di Lorenzo Pepini, volta alla concessione del differimento dell'esecuzione della pena di cui al provvedimento di cumulo emesso, in data 29 aprile 2020, dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Perugia. Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento, risulta proposto personalmente dall'interessato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presid