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Ordinanza — n. 9241/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9241/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9241/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA MICHELE nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 14/05/1971 avverso l'ordinanza del 07/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; E IN DIRITTO Rilevato che Michele Fontana ricorre avverso l'ordinanza, emessa in data 7 settembre 2023, dal Tribunale di sorveglianza di Perugia che ha revocato, ex art. 54 legge 26 luglio 1975, la liberazione anticipata concessa nella misura di n. 495 giorni, in ragione dell'intervenuta condanna dello stesso, per delitti commessi durante l'esecuzione della pena. Ritenuto che i motivi proposti (violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9241/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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remissione della pena revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale attenuazione libera della pena adeguamento della pena liberazione condizionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA MICHELE nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 14/05/1971 avverso l'ordinanza del 07/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che Michele Fontana ricorre avverso l'ordinanza, emessa in data 7 settembre 2023, dal Tribunale di sorveglianza di Perugia che ha revocato, ex art. 54 legge 26 luglio 1975, la liberazione anticipata concessa nella misura di n. 495 giorni, in ragione dell'intervenuta condanna dello stesso, per delitti commessi durante l'esecuzione della pena. Ritenuto che i motivi proposti (violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 54, comma 3, ord. pen. come interpretato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 186 del 1995 ed in ordine alla mancata comparazione tra le condotte accertate con la sentenza di condanna e quelle tenute dallo stesso Fontana nel corso della detenzione — motivo unico), rappresentano doglianze manifestamente infondate in quanto denunciano asserito difetto di motivazione, non emergente dal testo del provvedimento impugnato (cfr. p. 2 del provvedimento impugnato ove il Tribunale, valutata la sussistenza delle condizioni per procedere alla revoca de qua, alla luce della condanna emessa nei confronti di Fontana, motiva soprattutto valorizzando la solo formale adesione del condannato all'opera di rieducazione effettuata nel corso della detenzione).

Rilevato, invero, che, nella valutazione della condotta del richiedente per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, la modalità di esame frazionato non è assoluta, non escludendo che un comportamento, tenuto dal condannato, dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche a periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari e la ricaduta nel reato è indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (tra le altre, Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186;

Sez. 1, n. 4798 del 04/07/2000, Musumeci G., Rv. 216850). Ritenuto, peraltro, che, ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, spetta al Tribunale di sorveglianza la valutazione dell'incidenza del reato sull'opera di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell'opera rieducativa o ad una occasionale manifestazione di devianza (Sez. 1, n. 16784 del 07/04/2010, Balsamo, Rv. 246946) valutazione, questa, compiuta dal Tribunale con ragionamento esauriente, congruo e non manifestamente illogico, dunque non suscettibile di essere rivisto nella presente sede, stante i limiti del sindacato di legittimità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il Consigliere este