Italian Court dismisses appeal against probation order, upholding home detention due to clinical conditions and prior negative record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a home detention order and a rejected request for social service probation, arguing violations of Article 47 of the Penal Code and lack of motivation regarding current behavior. The court rejected these claims, finding the lower tribunal's decision logically motivated, discretionary, and consistent with established jurisprudence regarding the choice of the most appropriate alternative measure based on clinical factors and prior negative outcomes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 Ord. pen.; Art. 58-quater Ord. pen.: The court's discretionary power allows the selection of the most adequate alternative measure based on clinical conditions and prognostic factors, and a manifestly unfounded appeal seeking a non-consented re-evaluation of the merits is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADO NUNZIO ANTONIO nato a GRAVINA DI PUGLIA il 28/12/1949 avverso l'ordinanza del 26/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Trento, in relazione al cumulo emesso il 5 agosto 2022 dalla Procura della Repubblica di Trento, ha concesso a Nunzio Antonio Corrado la misura della detenzione domiciliare, mentre ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 Ord. pen. Rilevato che l'unico motivo dedotto dal ricorrente, a mezzo del difensore, avv. Paolo Mazzoni (violazione dell'art. 47 ord. pen. e mancanza di motivazione, non essendo stato esaminato il comportamento attuale del soggetto ed essendo stato illegittimamente applicato il divieto ex art. 58-quater ord. pen.), è manifestamente infondato, essendo il provvedimento conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e logicamente motivato, avendo ritenuto allo stato opportuna la concessione della detenzione domiciliare, in ragione delle condizioni cliniche del soggetto, e non anche la misura dell'affidamento in prova, nel legittimo esercizio del potere discrezionale che il Tribunale ha sulla scelta della misura alternativa più adeguata in rapporto al conseguimento della finalità di ciascuna di esse (v.
Sez. 1, n. 4137 del 19/10/1992, Gullino, Rv. 192368). Considerato che, all'uopo, con ragionamento immune da illogicità manifesta, il Tribunale ha valorizzato fattori di sicura rilevanza nel relativo giudizio prognostico, ossia la ritenuta e non contestata assenza di contenuti riabilitativi nel progetto trattamentale e il precedente andamento negativo dell'analoga misura concessa nel 2019, profilo, anch'esso non contestato e che il giudice a quo ha ritenuto di per sé ostativo alla concessione della misura alternativa più liberatoria e che logicamente può giustificare una maggiore cautela nella decisione (p. 2).
Ritenuto altresì che il ricorso è, in parte, privo di adeguato confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato e mira a provocare una non consentita rivalutazione del merito della decisione assunta sulla questione dal giudice a quo. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il Consigliere estensor