Italian court dismisses appeal claiming lack of motivation for multiple traffic offenses under Article 131-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Filippo Napolitano's appeal inadmissible due to manifest unfoundedness. The appellant argued the lower court failed to properly apply Article 131-bis of the Penal Code regarding the exclusion of punishability for minor offenses. The court rejected this, noting that the principle of particular triviality does not apply when an individual commits multiple offenses of the same nature or violates multiple provisions sharing the same punitive rationale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 116, 17 d.lgs. 285/1992; Art. 4 I. 110/1975; Art. 707 c.p.: The exclusion of punishability for particular triviality cannot be applied when the accused has committed multiple offenses of the same kind or multiple violations of the same or different penal provisions supported by the same punitive rationale.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO FILIPPO nato a TERMINI IMERESE il 04/03/1994 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Considerato che la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese, in data 31 marzo 2022, nei confronti di Filippo Napolitano alla pena di mesi 7 di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda relativamente ai reati di cui agli artt. 116, comma 15 e 17 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo A), art. 4, I. 18 aprile 1975, n. 110 (capo B), art. 707 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo proposto dal ricorrente, a mezzo del difensore, Avv. S. Burgio (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e agli artt. 116, commi 15 e 17, cds, 4 I. 110/1975 e 707 cod. pen.) è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto non si confronta con il consolidato principio secondo il quale "la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole, ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima ratio punendi (Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262).
Ritenuto che nel caso di specie è stato correttamente applicato il suindicato principio di diritto e che la motivazione non risulta mancante, manifestamente illogica o contraddittoria (v. pag. 5, ove si attribuisce ineccepibile rilievo agli "innumerevoli precedenti penali per reati della stessa indole" e dove si sottolinea che "l'imputato, proprio in merito alla guida senza patente, si trovava in una situazione di recidiva, essendo stata già accertata il 28.01.2018 con provvedimento divenuto definitivo"). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il