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Ordinanza — n. 9233/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9233/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9233/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO PASQUALE GIANLUCA nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 25/08/1970 avverso l'ordinanza del 03/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; E IN DIRITTO Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto da Pasquale Gianluca Pagano avverso l'ordinanza del 29 marzo 2023 con la quale il Magistrato di sorveglianza di Livorno respingeva il reclamo dell'interessato, ex art. 35-ter Ord. pen., con riguardo al periodo trascorso presso l'istituto di Livorno, mentre lo dichiarava inammissibile, in quanto mera riproposizione di precedente istanza già decisa, con riguardo ai periodi trascorsi presso gli istituti di Santa Maria Capua Vetere e Carinola.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9233/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; E IN DIRITTO Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto da Pasquale Gianluca Pagano avverso l'ordinanza del 29 marzo 2023 con la quale il Magistrato di sorveglianza di Livorno respingeva il reclamo dell'interessato, ex art. 35-ter Ord. pen., con riguardo al periodo trascorso presso l'istituto di Livorno, mentre lo dichiarava inammissibile, in quanto mera riproposizione di precedente istanza già decisa, con riguardo ai periodi trascorsi presso gli istituti di Santa Maria Capua Vetere e Carinola.

Parole chiave

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diritti del detenuto capacità di subire la carcerazione divieto di trattamenti inumani indennità per detenzione pena privativa della libertà garanzia della dignità umana
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO PASQUALE GIANLUCA nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 25/08/1970 avverso l'ordinanza del 03/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto da Pasquale Gianluca Pagano avverso l'ordinanza del 29 marzo 2023 con la quale il Magistrato di sorveglianza di Livorno respingeva il reclamo dell'interessato, ex art. 35-ter Ord. pen., con riguardo al periodo trascorso presso l'istituto di Livorno, mentre lo dichiarava inammissibile, in quanto mera riproposizione di precedente istanza già decisa, con riguardo ai periodi trascorsi presso gli istituti di Santa Maria Capua Vetere e Carinola.

Rilevato che i due motivi proposti, a mezzo del difensore, avv. Domenico Della Gatta (nullità dell'ordinanza per violazione ed erronea applicazione dell'art. 35-ter Ord. pen.; nullità dell'ordinanza per mancanza ed illogicità della motivazione), articolano doglianze con riferimento alla parte dell'ordinanza relativa ai due istituti per i quali è stata ritenuta operante la preclusione del giudicato esecutivo, con riferimento ai periodi di detenzione sofferti presso gli istituti di Carinola e Santa Maria Capua Vetere. Ritenuto che i predetti motivi di ricorso sono inammissibili perché si limitano a censurare, peraltro in forma generica, la mancata valutazione di dati di fatto, neppure presentati come novità rispetto alle precedenti istanze esaminate e respinte, omettendo così di confrontarsi con la motivazione posta alla base provvedimento impugnato, la quale non risulta mancante e che, in questa sede, non può essere valutata nella sua logicità, come richiesto dal ricorrente, essendo il ricorso per cassazione proponibile per la sola violazione di legge ai sensi dell'art. 35 -ter, comma 4-bis, Ord. pen.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il