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Ordinanza — n. 9231/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9231/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9231/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA \ E *re C-t.t sul ricorso proposto da: BONGIOVANNI FRANCESCO nato a SIRACUSA il 01/10/1959 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAP O f‘f dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; E IN DIRITTO Rilevato che Francesco Bongiovanni ha presentato, personalmente, richiesta di annullamento della sentenza, pronunciata dalla sezione Quinta penale di questa Corte di cassazione, n. 50463 - 23 emessa in data 8 novembre 2023, nell'ambito dei procedimenti R.G. n. 8265/2023 e R.G. 10098/2023, introdotti con istanze di rimessione, ex art. 45 cod. proc. pen. che la descritta sentenza ha dichiarato inammissibili. Considerato che le istanze del Bongiovanni (annullamento della statuizione adottata con la citata sentenza sulle spese processuali, nullità del provvedimento perché trattato da Collegio della sezione Quinta penale, nei confronti della quale il ricorrente aveva, da ultimo in data 10 novembre 2023 con motivi nuovi, presentato istanza di rimessione, quindi in quanto sentenza emessa da giudici incompatibili) vanno qualificate come ricorso straordinario avverso la descritta sentenza di questa Corte di cassazione e che detto ricorso risulta proposto personalmente dall'interessato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Regesto Legislator

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art. 45 cod. proc. pen, art. 613 comma 1 cod. proc. pen, art. 625-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9231/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Rilevato, infatti, che la nomina del difensore di fiducia non è stata effettuata prima della redazione del ricorso, ma alla fine dell'atto e questo è firmato soltanto dall'interessato di persona, non risultando, dagli atti trasmessi, la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti, sottoscrizione che non è una mera attività di accettazione della paternità dell'atto ma opera quale espressione della rappresentanza tecnica (lo jus postulandi nel giudizio di legittimità ex art. 613 comma 1 cod. proc. pen.

Parole chiave

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ritiro dell'istanza giudiziaria istanza di revisione penale abbandono del procedimento penale ricorso straordinario per nullità impugnabilità della decisione di rinvio revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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art. 45 cod. proc. pen
10098/2023, introdotti con istanze di rimessione, ex art. 45 cod. proc. pen.
art. 613 comma 1 cod. proc. pen
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.
art. 625-bis cod. proc. pen
Reputato, altresì, che, in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, neppure il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA \ E *re C-t.t sul ricorso proposto da: BONGIOVANNI FRANCESCO nato a SIRACUSA il 01/10/1959 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAP O f‘f dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che Francesco Bongiovanni ha presentato, personalmente, richiesta di annullamento della sentenza, pronunciata dalla sezione Quinta penale di questa Corte di cassazione, n. 50463 - 23 emessa in data 8 novembre 2023, nell'ambito dei procedimenti R.G. n. 8265/2023 e R.G. 10098/2023, introdotti con istanze di rimessione, ex art. 45 cod. proc. pen. che la descritta sentenza ha dichiarato inammissibili. Considerato che le istanze del Bongiovanni (annullamento della statuizione adottata con la citata sentenza sulle spese processuali, nullità del provvedimento perché trattato da Collegio della sezione Quinta penale, nei confronti della quale il ricorrente aveva, da ultimo in data 10 novembre 2023 con motivi nuovi, presentato istanza di rimessione, quindi in quanto sentenza emessa da giudici incompatibili) vanno qualificate come ricorso straordinario avverso la descritta sentenza di questa Corte di cassazione e che detto ricorso risulta proposto personalmente dall'interessato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Rilevato, infatti, che la nomina del difensore di fiducia non è stata effettuata prima della redazione del ricorso, ma alla fine dell'atto e questo è firmato soltanto dall'interessato di persona, non risultando, dagli atti trasmessi, la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti, sottoscrizione che non è una mera attività di accettazione della paternità dell'atto ma opera quale espressione della rappresentanza tecnica (lo jus postulandi nel giudizio di legittimità ex art. 613 comma 1 cod. proc. pen.

è riservata esclusivamente al difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione: Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01). Reputato, altresì, che, in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, neppure il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato personalmente, bensì, a seguito della modifica apportata agli artt.571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (tra le altre, Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. cit.;

Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039; Sez. 6, n. 22549 del 17/05/2018, Papale, Rv. 273063).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il Consigliere e