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Ordinanza — n. 9229/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9229/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9229/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA t2~-, sul ricorso proposto da: SCIACCA DARIO nato a PALERMO il 05/03/1977 avverso l'ordinanza del 07/09/2023 del TRIBUNALE di PALERMO rsi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; E IN DIRITTO Rilevato che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l'incidente di esecuzione promosso da Dario Sciacca avverso il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla locale Procura della Repubblica in data 13 maggio 2022. Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento, risulta proposto personalmente dall'interessato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9229/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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esecuzione delle pene differimento dell'esecuzione della pena allegazioni di persecuzione contraddittorie esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento concorso di reati esecuzione amministrativa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA t2~-, sul ricorso proposto da: SCIACCA DARIO nato a PALERMO il 05/03/1977 avverso l'ordinanza del 07/09/2023 del TRIBUNALE di PALERMO rsi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l'incidente di esecuzione promosso da Dario Sciacca avverso il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla locale Procura della Repubblica in data 13 maggio 2022. Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento, risulta proposto personalmente dall'interessato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen