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Ordinanza — n. 9228/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of reasoning on criminal liability and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9228/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting claims of insufficient reasoning regarding criminal liability and sentencing. The court found the lower court's decision on liability was based on seizure records rather than inadmissible witness statements, rendering the reasoning logical. Furthermore, the denial of mitigating circumstances and probation was justified by the severity of the offense and the defendant's dangerousness.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) c.p.p.; Artt. 195, 199 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.p.; Art. 133 c.p.p. The Court of Cassation holds that appeals alleging a lack of reasoning are inadmissible if the lower court's decision is logically sound and based on sufficient evidence, and that the denial of probation is implicitly linked to the rejection of mitigating circumstances.

Parole chiave

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lack of reasoning appeal criminal liability proof mitigating circumstances denial probation suspension denial inadmissible appeal porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi arma personale

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) c.p.p.
Ritenuto che i motivi dedotti (violazione di cui all'art. 606 lett.
Artt. 195, comma 4 e 199 c.p.p.
Art. 62-bis c.p.p.
Considerato, in ogni caso, per quanto concerne la mancata concessione delle circostanze ex art. 62-bis cod.
Art. 133 c.p.p.
art. 62-bis cod. pen
Considerato, in ogni caso, per quanto concerne la mancata concessione delle circostanze ex art. 62-bis cod.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
pen., che a contrario rispetto a quanto affermato dalla difesa, la Corte distrettuale ha ritenuto, in ossequio al principio secondo cui il diniego può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate
Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STIRPE GIANLUCA nato a VALMONTONE il 29/09/1981 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna resa, nei confronti di Gianluca Stirpe dal Tribunale di Velletri in data 26 aprile 2021, irrogando all'imputato la pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre ad euro 2.300 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 7 della Legge n. 895 del 1967 e artt. 110 e 697 cod. pen. Ritenuto che i motivi dedotti (violazione di cui all'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen. in relazione alla mancanza assoluta di motivazione in risposta allo specifico motivo di gravame della difesa che chiedeva l'assoluzione dell'imputato per inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato rese dall'ufficiale di polizia giudiziaria, in violazione degli artt. 195, comma 4, e 199 cod. proc. pen. su cui si fonda la prova della penale responsabilità - primo motivo; violazione dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione in risposta agli specifici motivi di gravame della difesa che chiedeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche e concessione della sospensione condizionale della pena - secondo motivo) non sono consentiti perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché devolvono censure dirette a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, operazione estranea al sindacato di legittimità (primo motivo). Rilevato, inoltre, che le censure sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ed in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (secondo motivo).

Ritenuto, invero, che il ricorso, nel suo insieme, risulta manifestamente infondato, posto che denuncia vizio di motivazione quanto all'argomentazione resa in ordine alla penale responsabilità dell'imputato che, contrariamente a quanto affermato nell'atto di gravame, non si fonda su prova non utilizzabile perché rappresentata dalle dichiarazioni rese da altri agli agenti di Polizia giudiziaria, bensì sul contenuto del verbale di sequestro, dal quale risulta che le armi furono rinvenute dagli stessi agenti, nell'abitazione dell'imputato in un armadio di cui questi aveva le chiavi (cfr. p. 2 provvedimento impugnato) e, dunque, suddetta affermazione di responsabilità risulta giustificata da ragionamento immune da illogicità manifesta e, perciò, non censurabile in questa sede.

Considerato, in ogni caso, per quanto concerne la mancata concessione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., che a contrario rispetto a quanto affermato dalla difesa, la Corte distrettuale ha ritenuto, in ossequio al principio secondo cui il diniego può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), insussistenti circostanze o situazioni meritevoli di particolare considerazione, tenuto conto dell'entità dell'offesa e del pericolo che deriva dalla detenzione non controllata di armi e relative munizioni.

Considerato, altresì, che le ragioni del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244) e, dunque, ampiamente argomentata appare anche la negata concessione del beneficio in parola.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il C