Cassation court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints and lack of specific argumentation on justifying reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to provide sufficient reasoning regarding the lack of a justifying reason for not leaving the country and did not verify knowledge of the Italian language. The court rejected these claims as mere factual complaints and generic arguments, noting the appellant bore the burden of proving economic hardship or language barriers as valid excuses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14, comma 5 quater d. Igs. n. 286/1998; Art. 606 cod. proc. pen.: Appeals based on mere factual complaints or generic re-readings of evidence without specific argumentation regarding the existence of justifying reasons or subjective elements are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGH KHUSHWANT nato il 20/05/1984 avverso la sentenza del 01/06/2023 del GIUDICE DI PACE di FONDIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Fondi, in data 1° giugno 2023, ha condannato Singh Khushwant alla pena di diecimila euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5 quater (rif. commi 5-bis e ter) del d. Igs. n. 286 del 1998. Ritenuto che i motivi dedotti (violazione di cui all'art. 606 lett.
b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 14, comma-5 quater, TU Imm. in ordine alla mancanza di argomentazione circa la sussistenza del giustificato motivo per non aver adempiuto all'ordine di allontanamento del questore e, dunque, per non aver motivato circa l'elemento psicologico del reato - primo motivo; violazione di cui all'art. 606 lett.
b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 47 cod. pen. per non aver il giudice accertato la conoscenza della lingua italiana presupposto per la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato -secondo motivo) non sono consentiti in questa sede perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (primo motivo), e, inoltre, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie (secondo motivo), estranee al sindacato di legittimità. Rilevato, invero, che in tema di immigrazione clandestina, la sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio economico e che, peraltro, l'onere di allegazione della suddetta esimente grava sull'interessato ( cfr.
Sez. 1, n. 47191 del 27/04/2016, Abdelkassem, Rv. 268212). Ritenuto, dunque, che il ricorso, nel suo insieme, risulta manifestamente infondato, posto che denuncia vizio di motivazione quanto all'assenza di argomentazione in ordine alla sussistenza di giustificato motivo di mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento, la cui allegazione, ad onere dell'imputato, è carente e che, comunque, non poteva essere solo attinente all'indigenza, con conseguente logicità della statuizione circa la penale responsabilità. Ritenuto, inoltre, che il ricorso risulta generico perché non indica in che modo l'accertamento della conoscenza della lingua italiana rilevasse ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato essendo presupposto essenziale la comprensione dell'ordine di allontanamento, risultando dalla sentenza oggetto di ricorso (cfr. p.
2) che questo atto era stato notificato secondo un modello plurilingue.Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il Consigliere est