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Ordinanza — n. 9223/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution judge's refusal to recognize criminal continuity due to lack of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9223/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the execution judge's refusal to recognize criminal continuity under Article 671 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the temporal proximity and shared intent between crimes indicated a single criminal plan, but the court found the evidence insufficient to prove premeditation. The court emphasized that mere chronological contiguity and identical legal titles do not establish a unified criminal project without concrete proof of prior planning.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; The burden of proving a unified criminal project lies with the accused, requiring specific evidence of premeditation beyond mere chronological contiguity or identical legal titles.

Parole chiave

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criminal continuity Article 671 Code of Criminal Procedure unified criminal project execution judge discretion evidence of premeditation reiterazione di reati penali criminalità persistente infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
E IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Vercelli in funzione di giudice dell'esecuzione, in sede di revoca della sospensione condizionale, ha altresì rigettato la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Vercelli in funzione di giudice dell'esecuzione, in sede di revoca della sospensione condizionale, ha altresì rigettato la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FENAROLI ALFREDO nato a BORGOSESIA il 22/01/1974 avverso l'ordinanza del 20/09/2023 del TRIBUNALE di VERCELLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Vercelli in funzione di giudice dell'esecuzione, in sede di revoca della sospensione condizionale, ha altresì rigettato la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di Fenaroli Alfredo di riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di ricettazione giudicato con la sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli in data 2 luglio 2018 (divenuta irrevocabile il 23 febbraio 2019), con gli illeciti (sequestro di persona, violenza privata e lesione personale) di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino, in data 13 giugno 2022 (divenuta irrevocabile il 27 aprile 2023), che confermava la sentenza del Tribunale di Vercelli in data 15 febbraio 2018.

Ritenuto che i motivi di ricorso (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e contestuale vizio di motivazione per aver, il giudice dell'esecuzione, mal interpretato gli indici da cui derivare la medesimezza del disegno criminoso, in particolare non attribuendo la dovuta rilevanza alla contiguità temporale tra i fatti ed all'unicità di scopo nei diversi episodi illeciti posti in essere - primo e secondo motivo) sono manifestamente infondati perché dal provvedimento impugnato non risulta contraddittorietà alcuna con riguardo alla motivazione (cfr. p. 3 del provvedimento impugnato-in relazione, principalmente, alla lamentata erronea valutazione degli indici sopradetti, posta l'incontestabile tenuta logica del ragionamento che ha condotto, nel caso in esame, al diniego del beneficio e che la stessa discende proprio dal legittimo esame degli illeciti posti in essere, di cui alle due condanne oggetto della richiesta de qua) e perché vengono prospettati enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (relativamente alla doglianza riguardante la mancata considerazione della comunanza di movente nelle azioni criminose).

Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica 2 5/( degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580) in particolar modo, allorquando, in sede di gravame, si contesti la legittima discrezionalità attraverso cui il giudice di merito ha operato la propria disamina dei cd. indici rivelatori della medesimezza del progetto criminoso.

Rilevato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati e che, infatti, il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, pur nelle grandi linee, fosse stata unitariamente programmata, ma facciano propendere per l'estrinsecazione, da parte dell'odierno ricorrente, di determinazioni estemporanee, così in definitiva escludendo il vincolo ex art. 671 cod. proc. pen.

Rilevato, da ultimo, che la motivazione dell'impugnazione, secondo la quale l'identità del disegno criminoso consisterebbe nell'avere l'istante agito in esecuzione di una originaria determinazione volitiva comune, peraltro non indicata, tradisce, la confusione tra la nozione di medesimo disegno criminoso e quella di programma di vita delinquenziale. Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 feb