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Ordinanza — n. 9221/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9221/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9221/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VECCHIO GIULIANO nato a PISTOIA il 17/01/1969 avverso la sentenza del 09/02/2022 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; E IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pistoia ha condannato Giuliano Vecchio, in relazione al reato di cui all'art. 4 Legge n. 110 del 1975, alla pena di euro 1.500 di ammenda. Considerato che, la Corte di appello di Firenze, investita dell'impugnazione, trattandosi di sentenza inappellabile secondo il disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., procedeva a qualificare il gravame come ricorso per cassazione disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte. Reputato che i motivi dedotti, a mezzo del difensore, avv.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 9221/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4 Legge n. 110 del 1975, alla pena di euro 1.500 di ammenda. Considerato che, la Corte di appello di Firenze, investita dell'impugnazione, trattandosi di sentenza inappellabile secondo il disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., procedeva a qualificare il gravame come ricorso per cassazione disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte. Reputato che i motivi dedotti, a mezzo del difensore, avv.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione perseguimento penale per diffamazione asserzione difendibile legittimazione a ricorrere ricorso costituzionale all'estero

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
pen.- primo motivo; violazione dell'art. 62-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VECCHIO GIULIANO nato a PISTOIA il 17/01/1969 avverso la sentenza del 09/02/2022 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pistoia ha condannato Giuliano Vecchio, in relazione al reato di cui all'art. 4 Legge n. 110 del 1975, alla pena di euro 1.500 di ammenda. Considerato che, la Corte di appello di Firenze, investita dell'impugnazione, trattandosi di sentenza inappellabile secondo il disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., procedeva a qualificare il gravame come ricorso per cassazione disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte. Reputato che i motivi dedotti, a mezzo del difensore, avv.

Ilaria Valentini (violazione degli artt. 129 e 530 cod. proc. pen.- primo motivo; violazione dell'art. 62-bis cod. pen.- secondo motivo) sono inammissibili in quanto devolvono censure non consentite in sede di legittimità perché costituite da mere doglianze in punto di fatto (primo motivo in relazione alla dedotta erronea valutazione delle risultanze istruttorie e la, conseguente, mancata assoluzione dell'imputato, censura basata su un'alternativa ricostruzione dei fatti e degli elementi della fattispecie posta in essere, rispetto a quella contenuta nella sentenza, cfr. p. 2 del ricorso) e relative al trattamento sanzionatorio benché questo risulti sorretto da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione (cfr. p. 1 della sentenza ove si valorizza la commissione da parte dell'imputato di reati della stessa indole ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, con motivazione implicitamente riferita, dunque, anche al diniego delle circostanze attenuanti generiche).

Rilevato, inoltre, che si sollecita la (ri)lettura del compendio probatorio, non consentita a questa Corte. Considerato, in ogni caso, per quanto concerne la mancata concessione delle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen., che a contrario di quanto affermato dalla difesa, il giudice di merito ha ritenuto, in ossequio al principio secondo cui il diniego può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo (tra le altre, Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), insussistenti circostanze o situazioni meritevoli di particolare considerazione per la concessione del beneficio, tenuto conto anche dei precedenti penali dell'imputato a conferma dell'ineccepibile giudizio di pericolosità sociale.

Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d