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Ordinanza — n. 9145/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9145/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9145/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL OIRRAQ ELMAHDI nato il 16/08/1995 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 181. R.G. 34860 - 2023 Letto il ricorso di El Oirraq Elmahdi; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 81 cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati di cui al capo di imputazione è manifestamente infondato. I giudici di appello, con motivazione congrua e sufficientemente articolata, hanno evidenziato come le condotte contestate non siano connotate da alcuna particolare nota modale oggettivamente rivelatrice di una unitaria e ben preordinata ideazione complessiva. Detta motivazione non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste e non essendosi il ricorrente confrontato adeguatamente con il percorso argomentativo con il quale la Corte di merito ha confutato il motivo di appello; ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 712 cod. pen. e la mancata riqualificazione del fatto descritto nel capo B) nel reato di incauto acquisto è aspecifico.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen, art. 712 cod. pen, art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 9145/2024 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 34860 - 2023 Letto il ricorso di El Oirraq Elmahdi; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 81 cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati di cui al capo di imputazione è manifestamente infondato. I giudici di appello, con motivazione congrua e sufficientemente articolata, hanno evidenziato come le condotte contestate non siano connotate da alcuna particolare nota modale oggettivamente rivelatrice di una unitaria e ben preordinata ideazione complessiva. Detta motivazione non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste e non essendosi il ricorrente confrontato adeguatamente con il percorso argomentativo con il quale la Corte di merito ha confutato il motivo di appello; ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 712 cod. pen. e la mancata riqualificazione del fatto descritto nel capo B) nel reato di incauto acquisto è aspecifico.

Parole chiave

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motivi validi causa legittima origine delle merci fondatezza materiale difetto di motivazione motivazione nel merito

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
Letto il ricorso di El Oirraq Elmahdi; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 81 cod. pen.
art. 712 cod. pen
art. 648 cod. pen
I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte, hanno ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL OIRRAQ ELMAHDI nato il 16/08/1995 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 181. R.G. 34860 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di El Oirraq Elmahdi; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 81 cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati di cui al capo di imputazione è manifestamente infondato. I giudici di appello, con motivazione congrua e sufficientemente articolata, hanno evidenziato come le condotte contestate non siano connotate da alcuna particolare nota modale oggettivamente rivelatrice di una unitaria e ben preordinata ideazione complessiva. Detta motivazione non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste e non essendosi il ricorrente confrontato adeguatamente con il percorso argomentativo con il quale la Corte di merito ha confutato il motivo di appello; ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 712 cod. pen. e la mancata riqualificazione del fatto descritto nel capo B) nel reato di incauto acquisto è aspecifico.

I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte, hanno ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in considerazione della natura del bene ricettato e del fatto che l'imputato non è riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza di quanto rinvenuto nella sua disponibilità (pag. 3 della sentenza di appello); siffatta valutazione è coerente con l'insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj, non massimata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Cons• té9cEsteL,s