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Ordinanza — n. 9144/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for robbery and threat, citing lack of new grounds and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9144/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Agerbi Mansur inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding robbery and threats, arguing for reclassification of the facts. The court found the appeal grounds repetitive and unfounded, noting the lower courts correctly applied the principle that violence or threats must occur immediately after theft to constitute robbery.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 628 comma secondo cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are repetitive and manifestly unfounded, and the lower court's application of the unitary action principle for robbery is not illogical.

Parole chiave

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inadmissible appeal robbery definition threats immediacy repetitive grounds manifestly unfounded court costs procedural violation rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 628 comma secondo cod. pen.
artt. 129 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Agerbi Mansur; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, Ordinanza n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh
Sez. 7, Ordinanza n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv.
Sez. 2, n. 2111 del 17/11/2022, Ramaglia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGERBI MANSUR nato il 20/01/1993 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 180. R.G. 34845 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Agerbi Mansur; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 628 comma secondo cod. pen. e la mancata riqualificazione del fatto nei reati di furto e minaccia è al contempo reiterativo e manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha sottolineato che il ricorrente, immediatamente dopo aver raggiunto l'uscita del supermercato, aggrediva l'addetto alla sorveglianza al fine di garantirsi l'impunità, condotta che i giudici di appello hanno correttamente ritenuto idonea a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 628, comma secondo, cod. pen. (pagina 2 della sentenza impugnata); osservato che la Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui per la perfezione del reato di rapina impropria è sufficiente che, come nel caso di specie, tra la condotta di sottrazione e l'uso della violenza o della minaccia non intercorra un arco temporale tale da interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità (cfr.

Sez. 7, Ordinanza n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617- 01; Sez. 2, n. 2111 del 17/11/2022, dep. 2023, Ramaglia, non massimata) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Consigré-Esten