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Ordinanza — n. 9143/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for being specific and exceeding cassation limits on fraud and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9143/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Clementini and Bricca inadmissible, ordering them to pay costs. The appellants argued for a retrial on fraud elements and generic mitigation, but the court found their arguments repetitive of the appellate court's detailed reasoning. The decision rests on the principle that cassation courts cannot re-evaluate facts or substitute their own factual reconstruction for that of the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be specific and limited to legal issues; the Court of Cassation cannot re-evaluate facts or adopt new factual parameters, thereby dismissing appeals that merely request a preferred factual reconstruction without addressing legal errors.

Parole chiave

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specificity of appeal cassation limits fraud crime elements generic mitigation denial recidivism assessment factual re-evaluation procedural inadmissibility recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 99 cod. pen.
art. 99 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021
Dario Bicchierai, a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv.
Sez. U., n. 877 del 14/07/2022
Sez. U., n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CLEMENTINI FEDERICO nato a GROSSETO il 12/04/1976 BRICCA SIMONETTA nato a GROSSETO il 04/08/1955 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 179. R.G. 34762 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti da Simonetta Bricca e Federico Clementini; Letta la comparsa conclusionale e la nota spese depositata dal difensore delle parti civili Maria Grazia Landi e Antonio Bettini; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagine da 10 a 13 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dei prevenuti per il reato di truffa; i ricorrenti, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiedono a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a loro più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. ritenuto che il motivo del ricorso proposto da Simonetta Bricca con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche non è consentito.

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 14 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; ritenuto che il motivo di impugnazione con cui il ricorrente Federico Clementini lamenta vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. è aspecifico. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e 179.

R.G. 34762 -2023 conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva; rilevato che non vanno liquidate le spese a favore delle parti civili Maria Grazia Landi e Antonio Bettini in considerazione del fatto che la memoria conclusiva depositata dall'Avv. Dario Bicchierai, a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923;

Sez. U., n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il