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Ordinanza — n. 9140/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as specific grounds are inadmissible in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9140/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Giuseppe Lungaro's appeal against the Bologna Court of Appeal inadmissible. Lungaro argued for generic mitigating circumstances and challenged the sentence's calculation, but the Court found his claims too specific for this stage of review. The court ruled that appellate judges correctly assessed the lack of remorse and prior record, and their reasoning cannot be re-evaluated without manifest contradictions.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis and 133 of the Criminal Code; appeals to the Supreme Court must be specific and cannot challenge the general assessment of mitigating factors or the determination of the base penalty when no manifest contradictions exist in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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cassation admissibility generic mitigating circumstances specific grounds requirement appellate reasoning review criminal penalty calculation motivi di cassazione attenuazione della pena cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUNGARO GIUSEPPE nato il 21/02/1985 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 176. R.G. 34701 -2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Lungaro; ritenuto che i motivi di ricorso, che lamentano violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio sono aspecifici e non consentiti in sede di legittimità. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti ed alla determinazione di una pena base superiore al limite edittale, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena, l'assenza di resipiscenza ed i precedenti penali del ricorrente (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Consigl Estenso