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Ordinanza — n. 9139/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest due to generic and inadmissible appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9139/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ofure Elvis Osemwengie inadmissible due to a lack of interest. The appellant argued that the Court of Appeal failed to provide reasoning regarding the rejection of generic mitigating circumstances, but the Court found the appeal grounds to be entirely generic and assertive without factual basis. Consequently, the Court ruled that accepting such a generic complaint would not yield any favorable outcome in a retrial, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible for lack of interest if it challenges a judgment that correctly rejected an appeal ground that was inherently generic or manifestly unfounded, as such a challenge would not produce any favorable result in a retrial.

Parole chiave

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lack of interest generic appeal grounds inadmissible cassation manifestly unfounded no favorable outcome court costs procedural dismissal motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti
Sez. 2, n. 1878 del 03/11/2022, Montefusco
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OFURE ELVIS OSEMWENGIE nato il 07/05/1984 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 175. R.G. 34683-2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ofure Elvis Osemwengie; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'omessa motivazione in ordine al motivo di appello con cui era stata lamentata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è dedotto in carenza di interesse; la difesa ha correttamente rimarcato che la Corte territoriale nulla ha motivato in ordine a tale doglianza, constatazione che, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso risponda ai richiesti canoni di ammissibilità; ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in esame è assolutamente generico: la difesa si è, infatti, limitata a chiedere la concessione delle attenuanti generiche in modo del tutto assertivo, facendo apodittico riferimento alla lieve entità del fatto ed al ruolo marginale dell'imputato (pag. 3 dei motivi di appello); rilevato, peraltro, che l'invocata tenuità del fatto è del tutto incompatibile con quanto argomentato dai giudici di appello, in tema di mancata esclusione della recidiva, in ordine al significativo valore delle due autovetture ricettate dal ricorrente (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia correttamente preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per genericità o manifesta infondatezza, in quanto l'accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01; da ultimo Sez. 2, n. 1878 del 03/11/2022, dep. 2023, Montefusco, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Con sjr è Estensor