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Ordinanza — n. 9138/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9138/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9138/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERONI FRANCESCO LUIGI nato il 20/05/1986 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 174. R.G. 34651 - 2023 Letto il ricorso di Francesco Luigi Meroni; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è aspecifico e non consentito. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena ed i numerosi precedenti penali del ricorrente (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 9138/2024 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 34651 - 2023 Letto il ricorso di Francesco Luigi Meroni; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è aspecifico e non consentito. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena ed i numerosi precedenti penali del ricorrente (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali attenuazione libera della pena motivi di cassazione assenza di caso di rigore revoca del gratuito patrocinio motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Letto il ricorso di Francesco Luigi Meroni; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura violazione dell'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERONI FRANCESCO LUIGI nato il 20/05/1986 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 174. R.G. 34651 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Luigi Meroni; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è aspecifico e non consentito. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena ed i numerosi precedenti penali del ricorrente (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Consi r Estensore Il Presiqent