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Ordinanza — n. 9134/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9134/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9134/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Letti i ricorsi proposti da Giovanni Morrone, Domenico Morrone, Massimiliano Calaiero, Umberto Fricelli e Fabio Montervino; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui i ricorrenti Giovanni Morrone, Domenico Morrone, Massimiliano Calaiero lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità degli imputati, alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio è del tutto generico. La difesa, infatti, si è limitata a rassegnare le conclusioni favorevoli ai propri assistiti senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9134/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa, infatti, si è limitata a rassegnare le conclusioni favorevoli ai propri assistiti senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivi di cassazione riesame dell'entità pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate alleggerimento della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MORRONE GIOVANNI nato a AREZZO il 21/03/1996 MORRONE DOMENICO nato a AREZZO il 20/07/1990 CALAIERO MASSIMILIANO nato a TARANTO il 24/12/1982 FRICELLI UMBERTO nato a TARANTO il 01/11/1995 MONTERVINO FABIO nato a TARANTO il 16/05/1976 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 170. R.G. 34056- 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti da Giovanni Morrone, Domenico Morrone, Massimiliano Calaiero, Umberto Fricelli e Fabio Montervino; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui i ricorrenti Giovanni Morrone, Domenico Morrone, Massimiliano Calaiero lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità degli imputati, alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio è del tutto generico. La difesa, infatti, si è limitata a rassegnare le conclusioni favorevoli ai propri assistiti senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito.

Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi proposti da Umberto Fricelli e Fabio Montervino con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 7 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; osservato che l'ulteriore doglianza con la quale i ricorrenti deducono violazione di legge in ordine alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, non è consentita in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243 Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata).

La Corte territoriale, infatti, ha adeguatamente individuato una pena base di poco superiore al minimo edittale in ragione della gravità del reato, elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi in modo adeguato (vedi pag. 7 della sentenza di primo grado). rilevato, pertanto, che W ricorsa devé essere dichiarato inammissibile con viP condanna det ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

170. R.G. 34056 - 2023 Dichiara inammissibile il/ricorse e condanna Kricorrenta al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23,gennaio 2024 Il Co