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Ordinanza — n. 9132/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claims of procedural violations regarding investigation closure notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9132/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Charles Di Martino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's claims regarding the failure to notify the investigation closure and his lack of knowledge of the trial manifestly unfounded. Access to case files confirmed the defendant was declared a fugitive with proper motivation, and the proceedings continued only after his voluntary return, ensuring all defensive guarantees were respected.

Regesto Legislator

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Art. 420, 420 bis, 296 comma 2 c.p.p.; Art. 165 c.p.p.: An appeal alleging procedural violations due to non-notification of investigation closure or lack of trial knowledge is inadmissible when the record proves the defendant was declared a fugitive with adequate motivation and proceedings resumed only upon voluntary appearance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility fugitive declaration investigation closure notice procedural guarantees voluntary appearance court costs and fine manifestly unfounded claim facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 420 c.p.p.
Art. 420 bis c.p.p.
Art. 296 comma 2 c.p.p.
Art. 165 c.p.p.
rilevato, di conseguenza, che l'avviso di chiusura delle indagini preliminari è stato correttamente notificato al difensore del Di Martino ai sensi dell'art. 165 cod.
art. 165 cod. proc. pen
rilevato, di conseguenza, che l'avviso di chiusura delle indagini preliminari è stato correttamente notificato al difensore del Di Martino ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARTINO CHARLES nato il 12/07/1979 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 168. R.G. 33891 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Charles Di Martino; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 420, 420 bis e 296 comma 2 cod. proc. pen. conseguente all'omessa notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari nonché la mancata conoscenza del giudizio da parte dell'imputato, è manifestamente infondato; rilevato che, l'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni procedurali, comprova che il ricorrente è stato dichiarato latitante con provvedimento adeguatamente motivato e coerente con le risultanze processuali e che il procedimento, sospeso in fase dibattimentale, è proseguito solo a seguito della sopravvenuta presenza dell'imputato e nel pieno rispetto delle garanzie difensive. rilevato, di conseguenza, che l'avviso di chiusura delle indagini preliminari è stato correttamente notificato al difensore del Di Martino ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen. e che l'imputato è stato dichiarato assente, in sede di udienza preliminare, trattandosi di soggetto volontariamente sottrattosi alla conoscenza del procedimento e che, pertanto, non sono ravvisabili le ipotizzate violazioni di legge. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2