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Ordinanza — n. 9129/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9129/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9129/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANELLA FRANCESCA nato a COMISO il 22/12/1971 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 165. R.G. 33717-2023 Letto il ricorso di Francesca Giordanella; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza dell'art. 131 bis cod. pen., è dedotto in carenza di interesse. La Corte territoriale nulla ha motivato in ordine a tale doglianza, questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità; ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in esame è assolutamente generico: la difesa, nella memoria conclusiva depositata nel giudizio di appello, si è limitata a chiedere il riconoscimento della causa di non punibilità «ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 9129/2024 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 33717-2023 Letto il ricorso di Francesca Giordanella; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza dell'art. 131 bis cod. pen., è dedotto in carenza di interesse. La Corte territoriale nulla ha motivato in ordine a tale doglianza, questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità; ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in esame è assolutamente generico: la difesa, nella memoria conclusiva depositata nel giudizio di appello, si è limitata a chiedere il riconoscimento della causa di non punibilità «ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali pena pecuniaria non riscuotibile impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Letto il ricorso di Francesca Giordanella; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza dell'art. 131 bis cod. pen., è dedotto in carenza di interesse.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANELLA FRANCESCA nato a COMISO il 22/12/1971 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 165. R.G. 33717-2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesca Giordanella; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza dell'art. 131 bis cod. pen., è dedotto in carenza di interesse. La Corte territoriale nulla ha motivato in ordine a tale doglianza, questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità; ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in esame è assolutamente generico: la difesa, nella memoria conclusiva depositata nel giudizio di appello, si è limitata a chiedere il riconoscimento della causa di non punibilità «ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen.

» (vedi conclusioni scritte depositate il 6 dicembre 2022). Deve ribadirsi, pertanto, il principio, di diritto secondo cui è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia correttamente preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per genericità o manifesta infondatezza, in quanto l'accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01; da ultimo Sez. 2, n. 1878 del 03/11/2022, dep. 2023, Montefusco, non massimata). rilevato, peraltro, che l'invocata tenuità del fatto è del tutto incompatibile con quanto argomentato dai giudici di appello in ordine alla congruità della pena irrogata rispetto alla particolare gravità del fatto (vedi pag. 6 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Consigliergtste sore _ Il P