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Ordinanza — n. 9127/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming generic mitigation was wrongly denied due to lack of specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9127/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Claudio Saccia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court erred by failing to provide specific reasons for denying generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court rejected this claim, ruling that a general reference to the absence of positive elements is sufficient to justify the denial, especially given the appellant's late admission of responsibility.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; The appellate court's failure to specifically identify mitigating factors does not render a decision on generic mitigation inadmissible if the judgment correctly notes the absence of positive elements.

Parole chiave

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generic mitigation denial Article 62-bis Penal Code insufficient reasoning late admission of responsibility appeal inadmissibility Cassa delle ammende specificity requirement attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Letto il ricorso di Claudio Saccia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è aspecifico.
art. 62-bis cod. pen
Letto il ricorso di Claudio Saccia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura violazione dell'art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
3 e 4 della sentenza impugnata), dando così seguito al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il mancato riconoscimento delle generiche, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCIA CLAUDIO nato a GIULIANOVA il 20/10/1980 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 163. 33671 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Claudio Saccia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è aspecifico. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena, anche in considerazione della tardività dell'ammissione di responsabilità da parte del ricorrente avvenuta solo in sede di appello (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), dando così seguito al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il mancato riconoscimento delle generiche, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Cops1Hre Éstensore Il Pr ide