Italian Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating arguments and raising new issues not raised in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Sallustio's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant argued for acquittal on fraud charges and a lower sentence, but the court found his first two grounds were merely repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal. The third ground regarding sentence length was rejected because it attempted to re-evaluate the penalty's appropriateness, which is not permitted in cassation when the second instance judgment was not arbitrary. Consequently, the court upheld the lower court's decision based on the principle that new issues cannot be raised for the first time at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640, 641 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; The Court of Cassazione holds that appeals must not raise new issues not deduced in the second instance, and that the determination of the penalty is a complex evaluation not subject to re-analysis unless it significantly deviates from the statutory minimum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALLUSTIO GIOVANNI nato a CAMPOBASSO il 20/07/1985 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 162. R.G. 33655 - 2023 RITENUTO IN FATI-0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giovanni Sallustio; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costituitivi del reato di cui all'art. 640 cod. peri. ed omessa riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 641 cod. pen. sono aspecifici in quanto reiterativi di doglianze già dedotte in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa con particolare riferimento all'idoneità degli artifici e raggiri, posti in essere dall'imputato, a trarre in inganno la vittima (si vedano, in particolare, pagine 4-6 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, non è consentito in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione fondata sulla gravità del fatto (pag. 6 della sentenza impugnata), non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243 Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata).
Il Collegio ribadisce, in proposito, il consolidato orientamento di questa Corte in materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamento sanzionatorio, secondo il quale la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01;
Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata); rilevato che l'ulteriore doglianza con la quale il ricorrente eccepisce l'omessa motivazione in ordine alla conversione della pena non è consentita, in quanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appello. Deve esser ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione tIn tal caso le censure dedotte nel ricorso in cassazione hanno per oggetto «punti della decisione» che hanno acquistato autorità di giudicato in base al principio del tantum devolutum, 162.
R.G. 33655 —2023 quantum appellatum (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, Guner Cuma, Rv. 163151; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massimata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il C